(art. 5 e 7 LIsFi)
L’istituto finanziario presenta alla FINMA una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione, concernenti segnatamente:
l’organizzazione, segnatamente la conduzione e il controllo dell’impresa, come pure la gestione dei rischi (art. 9, 20, 21 e 33 LIsFi);
il luogo della direzione (art. 10 LIsFi);
la garanzia (art. 11 LIsFi);
i compiti e la loro eventuale delega (art. 14, 19, 26, 27, 34, 35 e 44 LIsFi);
il capitale minimo e le garanzie (art. 22, 28, 36 e 45 LIsFi);
i fondi propri (art. 23, 29, 37 e 46 LIsFi);
l’organo di mediazione (art. 16 LIsFi);
l’organismo di vigilanza e la società di audit (art. 61–63 LIsFi).
Le imprese di assicurazione ai sensi della LSA11 sono esentate dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi.
La FINMA può esentare dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione quale trustee i trustee che operano esclusivamente come tali per trust che sono stati costituiti dalla stessa persona o a favore della stessa famiglia e che sono detenuti e sorvegliati da un istituto finanziario che dispone di un’autorizzazione di cui all’articolo 5 capoverso 1 o 52 capoverso 1 LIsFi.