(art. 41 cpv. 9 OIsFi)
Per svolgere il controllo dei rischi, i gestori di patrimoni collettivi dispongono di sufficiente personale tecnico qualificato.
Le persone competenti per il controllo dei rischi accertano, valutano e monitorano:
i rischi assunti dal gestore di patrimoni collettivi;
i rischi di ogni singola posizione degli investimenti collettivi di capitale gestiti e il loro rischio complessivo;
i rischi di ogni singola posizione dei valori patrimoniali gestiti da istituti di previdenza e il loro rischio complessivo; e
i rischi di altri eventuali mandati di gestione.
Il controllo dei rischi deve essere separato, a livello di funzioni e di gerarchia, dalle unità operative, in particolare dalla funzione incaricata di decidere gli investimenti (gestione del portafoglio). Deve poter agire in maniera indipendente.