(art. 133 LInFi)104
Un’offerta può essere modificata al più tardi il quinto giorno di borsa che precede il suo spirare, eventualmente prorogato secondo l’articolo 51 capoverso 1.
La modifica di un’offerta soggiace a tutte le altre disposizioni applicabili alla pubblicazione di un’offerta.
In linea di massima, l’offerta modificata deve rimanere aperta durante dieci giorni di borsa. Può essere prorogata solo con il consenso della Commissione.