(art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)106
Le decisioni della Commissione sono emanate da una delegazione. Essa è di regola composta di tre membri. La delegazione agisce in nome della Commissione.
Il presidente della Commissione nomina la delegazione e ne designa il presidente ed eventualmente il sostituto. Il presidente della Commissione o della delegazione può nominare uno o due membri supplenti.
La delegazione adotta le decisioni nella procedura per cui è stata costituita.
La delegazione può sempre consultare la Commissione riguardo a singole questioni.