(art. 126 cpv. 1 e 5, 131 lett. g LInFi)119
Se l’annuncio preliminare o il prospetto dell’offerta sono pubblicati senza verifica preliminare, la Commissione avvia una procedura e invita le parti a prendere posizione.
Dopo aver sentito le parti, la Commissione emana una decisione e la pubblica sul suo sito Internet.