Chi in buona fede effettua una comunicazione di cui all’articolo 9 o procede a un blocco dei beni di cui all’articolo 10 non può essere perseguito per violazione del segreto d’ufficio, del segreto professionale o del segreto d’affari, né essere reso responsabile di una violazione di contratto.
Il capoverso 1 si applica anche:
agli intermediari finanziari che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 305ter capoverso 2 CP80;
alle imprese di revisione che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 15 capoverso 5;
agli organismi di vigilanza di cui all’articolo 43a LFINMA81 che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1;
agli organismi di autodisciplina che effettuano comunicazioni ai sensi dell’articolo 27 capoverso 4.82