Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che:
dispongono di un regolamento conformemente all’articolo 25;
vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dal capitolo 2; e
offrono la garanzia di un’attività ineccepibile e assicurano che le persone e le società di audit alle quali hanno affidato il controllo:151
dispongano delle conoscenze professionali necessarie,
offrano la garanzia di un’attività di controllo ineccepibile, e
siano indipendenti dalla direzione e dall’amministrazione degli intermediari finanziari da controllare;
assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo nonché gli auditor responsabili soddisfino i requisiti di cui all’articolo 24a.