Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d’informazione concernono:81
le transazioni finanziarie effettuate durante il periodo cui si riferisce il sospetto;
le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano adempiuto una delle fattispecie penali di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD o che preparino o favoriscano un simile reato;
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I terzi che non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 possono essere registrati nel sistema d’informazione85 sempre che ciò serva agli scopi di cui all’articolo 14.