I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza99 per l’esercizio delle loro funzioni di controllo.
Art. 24 – Controllo
Art. 24
Controllo
- 99 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 20044937).
- Percorso della struttura
- Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2024
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Art. 24 Controllo I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2
- SR-Nummer
- SR 955.23
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.08.2004
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale