Per svolgere la sua attività di vigilanza la FINMA costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale.
Art. 16 – Riserve
Art. 16
Riserve
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 16 Riserve Per svolgere la sua attività di vigilanza la FINMA costituisce entro un congruo termine riserve in volume pari al suo preventivo annuale. Titolo secondo: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari / Capitolo 2: Organizzazione / Sezione 2: Finanziamento e gestione finanziar
- SR-Nummer
- SR 956.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 22.06.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale