Nell’ambito della vigilanza ai sensi della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può trattare o far trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.
Può farlo in particolare per:
controllare gli assoggettati alla vigilanza;
esercitare la vigilanza;
condurre un procedimento;
valutare le garanzie per un’attività irreprensibile;
valutare il comportamento di una persona che esercita un’attività per un assoggettato alla vigilanza o sul mercato finanziario; o
l’assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale.
Per il trattamento di dati allo scopo di cui al capoverso 2 lettera e, la FINMA è autorizzata a effettuare profilazioni, incluse quelle a rischio elevato, ai sensi della legge federale del 25 settembre 202054 sulla protezione dei dati.
La FINMA disciplina i dettagli.