Chiunque, intenzionalmente, non ottempera a una decisione passata in giudicato intimatagli dalla FINMA con la comminatoria della pena prevista dal presente articolo o a una decisione delle autorità di ricorso è punito con la multa sino a 100 000 franchi.
Art. 48 – Inosservanza di decisioni
Art. 48
Inosservanza di decisioni115
- 115 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 20185247, 2019 4631; FF 20157293).
- Percorso della struttura
- Titolo quarto: Disposizioni penali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.04.2025
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Art. 48 Inosservanza di decisioni Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 16 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore da
- SR-Nummer
- SR 956.1
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 22.06.2007
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale