Le banche estere e i società di intermediazione mobiliare esteri sono assoggettati alla tassa di base e alla tassa complementare soltanto se gestiscono una succursale in Svizzera.
Art. 19 – Assoggettati esteri
Art. 1942
Assoggettati esteri
- 42 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.03.2024
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 19 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 13 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). Assoggettati esteri Le b
- SR-Nummer
- SR 956.122
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 15.10.2008
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale