I corsi di perfezionamento ai sensi dell’articolo 14, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell’informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:
il perfezionamento comprende l’ambito degli organismi di vigilanza;
i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un’ora;
ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.
È computata l’effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.
Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.