Il beneficiario di una garanzia può realizzare i titoli contabili su cui è stata costituita una garanzia alle condizioni convenute nel contratto di garanzia:
vendendo i titoli contabili e computandone il ricavo nel credito garantito; o
appropriandosi dei titoli contabili il cui valore è oggettivamente determinabile e computandone il valore nel credito garantito.49
Questa facoltà sussiste anche in una procedura di esecuzione forzata nei confronti del garante e se sono state ordinate misure di risanamento o di protezione di qualsiasi tipo.
L’ente di custodia non ha né il diritto né l’obbligo di verificare se le condizioni per la realizzazione dei titoli contabili sono adempiute.
Il beneficiario della garanzia che procede alla realizzazione di titoli contabili senza che le condizioni pertinenti siano adempiute risponde del danno nei confronti del garante.