(art. 94 cpv. 2 e art. 114 LInFi)
Nelle operazioni transfrontaliere non occorre effettuare la negoziazione presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, se la controparte estera:
ha la propria sede in uno Stato il cui diritto è stato riconosciuto equivalente dalla FINMA;
non è soggetta all’obbligo di negoziazione su una piattaforma secondo il diritto di questo Stato.