(art. 77 e 78 LInFi)
L’accesso alle autorità è accordato in conformità alle procedure di comunicazione, alle norme sullo scambio di dati e ai dati di riferimento di uso comune a livello internazionale.
Le autorità devono garantire attraverso misure adeguate che ai dati abbiano accesso unicamente i collaboratori che ne necessitano direttamente per l’adempimento della loro attività.
Il repertorio di dati sulle negoziazioni mette a disposizione delle autorità un modulo per le loro domande in cui richiede le seguenti informazioni:
i dati concernenti l’autorità;
il motivo della richiesta dei dati e il riferimento al loro mandato;
la base giuridica per la richiesta dei dati;
la descrizione dei dati richiesti;
una spiegazione delle misure adottate per garantire la riservatezza dei dati ricevuti.
Il repertorio di dati sulle negoziazioni esige inoltre dalle autorità estere la conferma dell’esistenza di un accordo di collaborazione tra le autorità estere e svizzere di cui all’articolo 78 capoverso 1 LInFi.
Registra le informazioni relative all’accesso ai dati.