(art. 123 cpv. 1 e 2, 124 LInFi)
Per ragioni importanti possono essere concesse deroghe o agevolazioni riguardo all’obbligo di comunicazione e di pubblicazione, in particolare se le transazioni:
sono a breve scadenza;
non sono vincolate ad alcuna intenzione di esercitare il diritto di voto; o
sono vincolate a condizioni.
Le richieste devono essere inoltrate tempestivamente al competente organo per la pubblicità prima della transazione prevista.
Il competente organo per la pubblicità entra nel merito di richieste concernenti transazioni già concluse soltanto a titolo eccezionale e in presenza di motivi straordinari.