L’impresa di assicurazione che rinuncia all’autorizzazione deve presentare alla FINMA, per approvazione, un piano di liquidazione.
Il piano di liquidazione contiene indicazioni circa:
la liquidazione degli impegni finanziari risultanti dai contratti d’assicurazione;
i mezzi stanziati a tal fine; e
la persona incaricata della liquidazione.
Se l’impresa di assicurazione non si conforma al piano di liquidazione approvato, l’articolo 61 capoverso 2 si applica per analogia.
L’impresa di assicurazione che ha rinunciato all’autorizzazione non può stipulare nuovi contratti d’assicurazione nei rami interessati; i contratti in vigore non possono essere prorogati e le coperture contrattuali non possono essere estese.
L’impresa di assicurazione che ha soddisfatto gli obblighi derivanti dal diritto in materia di sorveglianza è liberata dalla sorveglianza e riottiene le cauzioni da essa depositate.