(art. 54 OS)
La determinazione delle riserve tecniche deve basarsi sui portafogli assicurativi aggiornati alla data di chiusura del bilancio o che si discostano solo in misura irrilevante dai portafogli aggiornati alla data di chiusura del bilancio.
I dati utilizzati per determinare le riserve tecniche devono essere appropriati per la rispettiva data di chiusura del bilancio.