I dipartimenti federali che partecipano all’aiuto in caso di catastrofe all’estero eseguono la presente ordinanza.
Art. 18 – Esecuzione
Art. 18
Esecuzione
- Contesto dell’atto
- SR 974.03 · OACata · Ordinanza · Consolidation: 974.03 - 2018-11-01
- Percorso della struttura
- Sezione 5: Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.11.2018
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Art. 18 Esecuzione I dipartimenti federali che partecipano all’aiuto in caso di catastrofe all’estero eseguono la presente ordinanza. Sezione 5: Disposizioni finali
- SR-Nummer
- SR 974.03
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 24.10.2001
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale