Consolidation: 0.192.120.240 - 2016-04-25
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Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.192.120.240 RU 2003 2624Traduzione Dal testo originale francese.Accordotra il Consiglio federale svizzero e l’Agenzia mondiale antidopingper disciplinare lo statuto fiscale dell’Agenziae del suo personale in SvizzeraConcluso il 5 marzo 2001Entrato in vigore il 5 marzo 2001 con effetto retroattivo il 1° luglio 2000 Ad eccezione dell’art. 2 par. 3. (Stato 25 aprile 2016) Il Consiglio federale svizzero,da un lato,el’Agenzia mondiale antidoping,dall’altro,desiderosi di conclude
- SR-Nummer
- SR 0.192.120.240
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 25.04.2016
- Data del documento
- 05.03.2001
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Articoli14
Art. 1Art. 1 L’Agenzia mondiale antidoping, per quanto concerne gli averi, i redditi e altri valori patrimoniali è esonerato dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.
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Art. 2Art. 2 1. L’Agenzia mondiale antidoping è esonerata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. 2. L’Agenzia è esonerata dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) per tutti gli acquisti di beni e di prestazioni…
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Art. 3Art. 3 L’Agenzia mondiale antidoping è esonerata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali che non costituiscono rimunerazione di determinate prestazioni di servizio.
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Art. 4Art. 4 Per gli immobili, le esenzioni suindicate sono applicabili soltanto a quelli di cui l’Agenzia mondiale antidoping è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, come anche ai redditi corrispondenti.
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Art. 5Art. 5 Se del caso, le esenzioni sono operate mediante rimborso, a domanda dell’Agenzia mondiale antidoping e secondo una procedura determinata da essa e dalle autorità svizzere competenti.
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Art. 6Art. 6 1. I membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping, che non sono cittadini svizzeri, sono esonerati, per la durata della loro funzione in seno alla suddetta Agenzia, da qualsiasi imposta federale, cantona…
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Art. 6aArt. 6a Introdotto dalla mod. accettata mediante scambio di note del 12/15 apr. 2016, in vigore dal 25 apr, 2016 (RU 2016 1417). Introdotto dalla mod. accettata mediante scambio di note del 12/15 apr. 2016, in vigore da…
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Art. 7Art. 7 I privilegi fiscali previsti nel presente Accordo non sono istituiti per concedere vantaggi personali ai membri del personale dell’Agenzia mondiale antidoping. Sono stabiliti unicamente per assicurare, in ogni ci…
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Art. 8Art. 8 L’Agenzia mondiale antidoping coopera in ogni momento con le autorità svizzere per impedire qualsiasi abuso dei privilegi previsti nel presente Accordo.
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Art. 9Art. 9 Il Dipartimento degli affari esteri è l’autorità svizzera incaricata dell’esecuzione del presente Accordo.
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Art. 10Art. 10 1. Qualsiasi controversia fra le parti riguardo all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo, che non può essere composta mediante negoziati fra le parti, può essere sottoposta, a domanda dell’una…
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Art. 11Art. 11 1. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento a domanda dell’una o dell’altra parte. 2. In tal caso, le due parti convengono le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente Acco…
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Art. 12Art. 12 Il presente Accordo entra in vigore il giorno della firma. Accordo rinnovato a partire dal 22 ago. 2002 a favore dell’Ufficio europeo dell’Agenzia mondiale antidoping. I par. 2 e 3 dell’art. 12 sono pertanto abr…
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Art. 13Art. 13 Il presente Accordo può essere denunciato dall’una o dall’altra parte con preavviso scritto di due anni, per l’ultimo giorno di un anno civile. Fatto a Berna, il 5 marzo 2001, in doppio esemplare in lingua franc…
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Consolidation: 0.192.120.240 - 2016-04-25
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- SR 0.192.120.240
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 05.03.2001
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale