Il Consiglio d’amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al Consiglio d’amministrazione.
I membri del Consiglio d’amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio stesso, da consulenti od esperti.