Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dall’azione per contraffazione o di nullità, l’Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo in causa. Le divisioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri.
Art. 25 – Parere tecnico
Art. 25
Parere tecnico
- Percorso della struttura
- Parte prima Disposizioni generali e istituzionali Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 21.10.2024
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Art. 25 Parere tecnico Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dall’azione per contraffazione o di nullità, l’Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo in causa. Le divisioni di esame sono compe
- SR-Nummer
- SR 0.232.142.2
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 29.11.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale