La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati.
Art. 71 – Trasferimento e costituzione di diritti
Art. 71
Trasferimento e costituzione di diritti
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 21.10.2024
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 71 Trasferimento e costituzione di diritti La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati. Parte seconda Diritto dei brevetti / Capitolo IV Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
- SR-Nummer
- SR 0.232.142.2
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 29.11.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale