La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati.
Art. 71 – Trasferimento e costituzione di diritti
Confronta i limiti
Art. 71
Trasferimento e costituzione di diritti
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- Italiano (it)
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- 21.10.2024
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Articoli182
1Parte prima Disposizioni generali e istituzionali
2Capitolo I Disposizioni generali
Art. 1 – Diritto europeo per la concessione di brevettiArt. 1 Diritto europeo per la concessione di brevetti Con la presente convenzione è istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.
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Art. 2 – Brevetto europeoArt. 2 Brevetto europeo (1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei. (2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi…
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Art. 3 – Portata territorialeArt. 3 Portata territoriale La concessione di un brevetto europeo può essere richiesta per uno o più Stati contraenti.
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Art. 4 – Organizzazione europea dei brevettiArt. 4 Organizzazione europea dei brevetti (1) Una organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso «Organizzazione», è istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell’autonomia amministrativa e finanzia…
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Art. 4a – Conferenza dei ministri degli Stati contraentiArt. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni inerenti all’org…
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2Capitolo II L’Organizzazione europea dei brevetti
Art. 5 – Statuto giuridicoArt. 5 Statuto giuridico (1) L’Organizzazione possiede la personalità giuridica. (2) In ciascuno degli Stati contraenti, l’Organizzazione possiede la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal…
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Art. 6 – SedeArt. 6 Sede (1) L’Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera. (2) L’Ufficio europeo dei brevetti è stabilito a Monaco. Esso possiede una succursale all’Aia.
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Art. 7 – Agenzie dell’Ufficio europeo dei brevettiArt. 7 Agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti Se necessario, con decisione del Consiglio d’amministrazione, possono essere istituite agenzie dell’Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegame…
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Art. 8 – Privilegi e immunitàArt. 8 Privilegi e immunità Il protocollo sui privilegi e sulle immunità allegato alla presente convenzione Questo Prot. è pubblicato sotto il numero RS 0.192.110.923.2. definisce le condizioni nelle quali l’Organizzazi…
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Art. 9 – ResponsabilitàArt. 9 Responsabilità (1) La responsabilità contrattuale dell’Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in oggetto. (2) La responsabilità extracontrattuale dell’Organizzazione per quanto concern…
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2Capitolo III L’Ufficio europeo dei brevetti
Art. 10 – DirezioneArt. 10 Direzione (1) La direzione dell’Ufficio europeo dei brevetti è assunta dal Presidente, che è responsabile dell’attività dell’Ufficio davanti il Consiglio d’amministrazione. (2) A tale scopo, il Presidente ha in…
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Art. 11 – Nomina degli alti funzionariArt. 11 Nomina degli alti funzionari (1) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d’amministrazione. (2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d’amministrazione, sentito il Preside…
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Art. 12 – Doveri d’ufficioArt. 12 Doveri d’ufficio Gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare né utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal se…
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Art. 13 – Controversie tra l’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevettiArt. 13 Controversie tra l’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti (1) Gli agenti o gli ex agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo…
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Art. 14 – Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documentiArt. 14 Lingue dell’Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti (1) Le lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti sono il tedesco, l’inglese e il francese. (2) Ogni doman…
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Art. 15 – Organi incaricati delle procedureArt. 15 Organi incaricati delle procedure Per l’applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono istituite presso l’Ufficio europeo dei brevetti: a) una sezione di deposito; b) divisioni di ricer…
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Art. 16 – Sezione di depositoArt. 16 Sezione di deposito La sezione di deposito è competente a effettuare l’esame iniziale e formale delle domande di brevetto europeo.
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Art. 17 – Divisioni di ricercaArt. 17 Divisioni di ricerca Le divisioni di ricerca sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.
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Art. 18 – Divisioni di esameArt. 18 Divisioni di esame (1) Le divisioni di esame sono competenti a esaminare le domande di brevetto europeo. (2) Una divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici. Tuttavia, l’istruzione della domanda di…
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Art. 19 – Divisioni di opposizioneArt. 19 Divisioni di opposizione (1) Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei. (2) Una divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, di cui almeno du…
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Art. 20 – Divisione giuridicaArt. 20 Divisione giuridica (1) La divisione giuridica è competente a decidere in merito alle menzioni da trascrivere nel Registro europeo dei brevetti come pure alle iscrizioni nella e alle radiazioni dalla lista dei m…
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Art. 21 – Commissioni di ricorsoArt. 21 Commissioni di ricorso (1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della division…
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Art. 22 – Commissione allargata di ricorsoArt. 22 Commissione allargata di ricorso (1) La Commissione allargata di ricorso è competente a: a) deliberare sulle questioni di diritto presentatele dalle commissioni di ricorso in virtù dell’articolo 112; b) pronunci…
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Art. 23 – Indipendenza dei membri delle commissioniArt. 23 Indipendenza dei membri delle commissioni (1) I membri della Commissione allargata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante tale periodo non possono essere s…
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Art. 24 – Esclusione e ricusazioneArt. 24 Esclusione e ricusazione (1) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono pr…
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Art. 25 – Parere tecnicoArt. 25 Parere tecnico Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dall’azione per contraffazione o di nullità, l’Ufficio europeo dei brevetti è tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso,…
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2Capitolo IV Il Consiglio d’amministrazione
Art. 26 – ComposizioneArt. 26 Composizione (1) Il Consiglio d’amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al…
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Art. 27 – PresidenzaArt. 27 Presidenza (1) Il Consiglio d’amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce di diritto il Presidente in c…
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Art. 28 – Ufficio direttivoArt. 28 Ufficio direttivo (1) Il Consiglio d’amministrazione può istituire un Ufficio direttivo composto di cinque membri se gli Stati contraenti sono almeno otto. (2) Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio d’a…
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Art. 29 – SessioniArt. 29 Sessioni (1) Il Consiglio d’amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente. (2) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni. (3) Il Consiglio d’amministrazione ti…
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Art. 30 – Partecipazione di osservatoriArt. 30 Partecipazione di osservatori (1) L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale è rappresentata alle sessioni del Consiglio d’amministrazione, conformemente alle disposizioni di un accordo da concluder…
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Art. 31 – Lingue del Consiglio d’amministrazioneArt. 31 Lingue del Consiglio d’amministrazione (1) Le lingue usate nelle deliberazioni del Consiglio d’amministrazione sono il francese, l’inglese e il tedesco. (2) I documenti sottoposti al Consiglio d’amministrazione…
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Art. 32 – Personale, locali e materialeArt. 32 Personale, locali e materiale L’Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del Consiglio d’amministrazione e dei comitati da esso istituiti il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l’ademp…
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Art. 33 – Competenza del Consiglio d’amministrazione in determinati casiArt. 33 Competenza del Consiglio d’amministrazione in determinati casi (1) Il Consiglio d’amministrazione è competente a modificare: a) la durata dei termini previsti dalla presente convenzione; b) le disposizioni conte…
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Art. 34 – Diritto di votoArt. 34 Diritto di voto (1) Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Consiglio d’amministrazione. (2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto, salvo l’applicazione dell’articolo 36.
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Art. 35 – VotiArt. 35 Voti (1) Salvo quanto disposto ai paragrafi 2 e 3, il Consiglio d’amministrazione adotta le decisioni a maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti. (2) Le decisioni che competono al Cons…
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Art. 36 – Ponderazione dei votiArt. 36 Ponderazione dei voti (1) Per l’adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove ne risulti accresciuto l’onere finanziario degli Stati contraenti, per l’adozione del bilancio preventivo…
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2Capitolo V Disposizioni finanziarie
Art. 37 – Copertura delle speseArt. 37 Copertura delle spese Le spese dell’Organizzazione sono coperte: a) dai fondi propri dell’Organizzazione; b) dai versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei br…
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Art. 38 – Fondi propri dell’OrganizzazioneArt. 38 Fondi propri dell’Organizzazione I fondi propri dell’Organizzazione comprendono: a) tutte le entrate provenienti da tasse e da altre fonti nonché le riserve dell’Organizzazione; b) i fondi contenuti nel Fondo di…
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Art. 39 – Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europeiArt. 39 Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei (1) Ogni Stato contraente versa all’Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in…
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Art. 40 – Importo delle tasse e dei versamenti Contributi finanziari eccezionaliArt. 40 Importo delle tasse e dei versamenti Contributi finanziari eccezionali (1) L’importo delle tasse di cui all’articolo 38 e la percentuale di cui all’articolo 39 devono essere determinati in modo che le entrate co…
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Art. 41 – AnticipazioniArt. 41 Anticipazioni (1) Su richiesta del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti, gli Stati contraenti concedono all’Organizzazione delle anticipazioni, in conto dai loro versamenti e contributi, per un importo f…
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Art. 42 – Bilancio preventivoArt. 42 Bilancio preventivo (1) Il bilancio preventivo dell’Organizzazione va pareggiato. È allestito secondo i principi contabili generalmente riconosciuti definiti nel regolamento finanziario. Se necessario, possono e…
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Art. 43 – Autorizzazione delle speseArt. 43 Autorizzazione delle spese (1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell’esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie del regolamento finanziario. (2) Alle condizioni determinate…
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Art. 44 – Stanziamenti per spese imprevedibiliArt. 44 Stanziamenti per spese imprevedibili (1) Nel bilancio dell’Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili. (2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall’Organizzazione so…
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Art. 45 – Esercizio finanziarioArt. 45 Esercizio finanziario L’esercizio finanziario incomincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
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Art. 46 – Preparazione e adozione del bilancioArt. 46 Preparazione e adozione del bilancio (1) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti presenta il progetto di bilancio al Consiglio d’amministrazione non oltre la data fissata dal regolamento finanziario. (2)…
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Art. 47 – Bilancio provvisorioArt. 47 Bilancio provvisorio (1) Se, all’inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non è ancora stato adottato dal Consiglio d’amministrazione, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo in base…
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Art. 48 – Esecuzione del bilancioArt. 48 Esecuzione del bilancio (1) Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti esegue il bilancio come pure i bilanci rettificati o suppletivi sotto la propria responsabilità e nei limiti degli stanziamenti assegna…
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Art. 49 – Revisioni dei contiArt. 49 Revisioni dei conti (1) I conti della totalità delle entrate e delle spese del bilancio come pure il bilancio consuntivo dell’Organizzazione sono esaminati da revisori dei conti che offrono piena garanzia d’indi…
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Art. 50 – Regolamento finanziarioArt. 50 Regolamento finanziario Il regolamento finanziario disciplina in particolare: a) le modalità relative all’allestimento e all’esecuzione del bilancio preventivo come pure alla resa e alla revisione dei conti; b)…
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Art. 51 – TasseArt. 51 Tasse (1) L’Ufficio europeo dei brevetti può riscuotere tasse per i compiti e le procedure ufficiali eseguiti in virtù della presente convenzione. (2) Il regolamento di esecuzione fissa i termini di pagamento de…
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1Parte seconda Diritto dei brevetti
2Capitolo I Brevettabilità
Art. 52 – Invenzioni brevettabiliArt. 52 Invenzioni brevettabili (1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni in ogni campo tecnologico, a condizione che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte ad avere un’applicazione indu…
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Art. 53 – Eccezioni alla brevettabilitàArt. 53 Eccezioni alla brevettabilità Non vengono concessi brevetti europei per: a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sarebbe contrario all’ordine pubblico o al buon costume; tale contrarietà non può essere…
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Art. 54 – NovitàArt. 54 Novità (1) Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. (2) Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico prima della data di deposit…
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Art. 55 – Divulgazioni non opponibiliArt. 55 Divulgazioni non opponibili (1) Per l’applicazione dell’articolo 54, una divulgazione dell’invenzione non è presa in considerazione se essa non è avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposito della doman…
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Art. 56 – Attività inventivaArt. 56 Attività inventiva Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica compr…
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Art. 57 – Applicazione industrialeArt. 57 Applicazione industriale Una invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in un qualsiasi genere di industria, compresa l’agricoltura.
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2Capitolo II Persone abilitate a richiedere ed a ottenere un brevetto europeo – Designazione dell’inventore
Art. 58 – Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeoArt. 58 Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo Ogni persona fisica o giuridica ed ogni società assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa può richiedere un brevetto europeo.
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Art. 59 – Più richiedentiArt. 59 Più richiedenti Una domanda di brevetto europeo può anche essere depositata sia da conrichiedenti sia da più richiedenti che designano Stati contraenti diversi.
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Art. 60 – Diritto al brevetto europeoArt. 60 Diritto al brevetto europeo (1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all’inventore o al suo avente causa. Se l’inventore è un impiegato, il diritto al brevetto europeo è definito secondo il diritto dello St…
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Art. 61 – Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitataArt. 61 Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata (1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto all’ottenimento del brevetto europeo a una persona diversa dal richiedente…
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Art. 62 – Diritto dell’inventore di essere designatoArt. 62 Diritto dell’inventore di essere designato L’inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l’Ufficio europeo de…
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2Capitolo III Effetti del brevetto europeo e della domanda di brevetto europeo
Art. 63 – Durata del brevetto europeoArt. 63 Durata del brevetto europeo (1) La durata del brevetto europeo è di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda. (2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare…
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Art. 64 – Diritti conferiti dal brevetto europeoArt. 64 Diritti conferiti dal brevetto europeo (1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato c…
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Art. 65 – Traduzione del brevetto europeoArt. 65 Traduzione del brevetto europeo (1) Ogni Stato contraente può disporre che, se il brevetto europeo concesso, mantenuto nel testo modificato oppure limitato dall’Ufficio europeo dei brevetti non è redatto in una…
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Art. 66 – Valore di deposito nazionale del deposito europeoArt. 66 Valore di deposito nazionale del deposito europeo La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito è stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un regolare deposito nazio…
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Art. 67 – Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la pubblicazioneArt. 67 Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la pubblicazione (1) A decorrere dalla sua pubblicazione, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraent…
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Art. 68 – Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeoArt. 68 Effetti della revoca o della limitazione del brevetto europeo Nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato in una procedura di opposizione, di limitazione o per nullità, la domanda e il br…
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Art. 69 – Limiti della protezioneArt. 69 Vedi anche il Prot. relativo all’interpretazione di questo articolo (RS 0.232.142.25). Vedi anche il Prot. relativo all’interpretazione di questo articolo (RS 0.232.142.25). Limiti della protezione (1) I limiti…
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Art. 70 – Testo facente fede della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeoArt. 70 Testo facente fede della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo (1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura è il testo che fa fede in tu…
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2Capitolo IV Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
Art. 71 – Trasferimento e costituzione di dirittiArt. 71 Trasferimento e costituzione di diritti La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati.
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Art. 72 – CessioneArt. 72 Cessione La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.
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Art. 73 – Licenza contrattualeArt. 73 Licenza contrattuale Una domanda di brevetto europeo può essere, interamente o in parte, oggetto di licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.
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Art. 74 – Diritto applicabileArt. 74 Diritto applicabile Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà è soggetta, in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato,…
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1Parte terza La domanda di brevetto europeo
2Capitolo I Deposito della domanda di brevetto europeo e condizioni che essa deve soddisfare
Art. 75 – Deposito della domanda di brevetto europeoArt. 75 Deposito della domanda di brevetto europeo (1) La domanda di brevetto europeo può essere depositata: a) presso l’Ufficio europeo dei brevetti; oppure b) presso il servizio centrale della proprietà industriale o…
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Art. 76 – Domande divisionali europeeArt. 76 Domande divisionali europee (1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Può essere deposi…
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Art. 77 – Trasmissione delle domande di brevetto europeoArt. 77 Trasmissione delle domande di brevetto europeo (1) Conformemente al regolamento di esecuzione, il servizio centrale della proprietà industriale dello Stato contraente trasmette all’Ufficio europeo dei brevetti l…
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Art. 78 – Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfareArt. 78 Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare (1) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni previste dal regolamento di esecuzione e contenere: a) una richiesta di concessione…
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Art. 79 – Designazione degli Stati contraentiArt. 79 Designazione degli Stati contraenti (1) Tutti gli Stati contraenti della presente convenzione al momento del deposito della domanda di brevetto europeo sono ritenuti designati nella richiesta di concessione del…
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Art. 80 – Data di depositoArt. 80 Data di deposito La data di deposito della domanda di brevetto europeo è quella in cui le condizioni previste dal regolamento di esecuzione sono adempiute.
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Art. 81 – Designazione dell’inventoreArt. 81 Designazione dell’inventore La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell’inventore. Se il richiedente non è l’inventore o l’unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazio…
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Art. 82 – Unità dell’invenzioneArt. 82 Unità dell’invenzione La domanda di brevetto europeo può concernere una sola invenzione ovvero più invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.
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Art. 83 – Esposto dell’invenzioneArt. 83 Esposto dell’invenzione L’invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinché un esperto del ramo possa attuarla.
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Art. 84 – RivendicazioniArt. 84 Rivendicazioni Le rivendicazioni definiscono l’oggetto della protezione richiesta. Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.
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Art. 85 – EstrattoArt. 85 Estratto L’estratto serve esclusivamente a fini d’informazione tecnica; esso non può venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l’appl…
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Art. 86 – Tasse annuali per la domanda di brevetto europeoArt. 86 Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo (1) Conformemente al regolamento di esecuzione, l’Ufficio europeo dei brevetti riscuote tasse annuali per tutte le domande di brevetto europeo. Tali tasse sono do…
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2Capitolo II Priorità
Art. 87 – Diritto di prioritàArt. 87 Diritto di priorità (1) Chiunque ha regolarmente depositato una domanda di brevetto d’invenzione, di modello di utilità o di certificato di utilità, in o con effetto per: a) uno Stato parte della Convenzione di…
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Art. 88 – Rivendicazione di prioritàArt. 88 Rivendicazione di priorità (1) Il richiedente di un brevetto europeo che intende fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e qualsiasi altro documento richies…
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Art. 89 – Effetti del diritto di prioritàArt. 89 Effetti del diritto di priorità Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità è considerata come data del deposito della domanda per l’applicazione dell’articolo 54, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 6…
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1Parte quarta Procedura fino alla concessione
Art. 90 – Esame iniziale e formaleArt. 90 Esame iniziale e formale (1) L’Ufficio europeo dei brevetti esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se la domanda soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito. (2) Se, una volta effe…
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Art. 92 – Redazione del rapporto di ricerca europeaArt. 92 Redazione del rapporto di ricerca europea L’Ufficio europeo dei brevetti redige e pubblica, conformemente al regolamento di esecuzione, un rapporto di ricerca europea in merito alla domanda di brevetto europeo,…
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Art. 93 – Pubblicazione della domanda di brevetto europeoArt. 93 Pubblicazione della domanda di brevetto europeo (1) L’Ufficio europeo dei brevetti pubblica la domanda di brevetto europeo quanto prima: a) una volta scaduto un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di…
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Art. 94 – Esame della domanda di brevetto europeoArt. 94 Esame della domanda di brevetto europeo (1) L’Ufficio europeo dei brevetti esamina su richiesta, conformemente al regolamento di esecuzione, se la domanda di brevetto europeo e l’invenzione che ne forma l’oggett…
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Art. 97 – Concessione del brevetto o rigetto della domandaArt. 97 Concessione del brevetto o rigetto della domanda (1) La divisione di esame decide di concedere il brevetto europeo se ritiene che la domanda di brevetto europeo e l’invenzione che ne forma l’oggetto soddisfano l…
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Art. 98 – Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeoArt. 98 Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo Una volta pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti, l’Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima…
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1Parte quinta Procedura di opposizione e di limitazione
Art. 99 – OpposizioneArt. 99 Opposizione (1) Chiunque può fare opposizione al brevetto europeo presso l’Ufficio europeo dei brevetti entro un termine di nove mesi a decorrere dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto…
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Art. 100 – Cause d’opposizioneArt. 100 Cause d’opposizione L’opposizione può essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali: a) l’oggetto del brevetto europeo non è brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57; b) l’invenzione non è esposta, ne…
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Art. 101 – Esame dell’opposizione – Revoca o mantenimento del brevetto europeoArt. 101 Esame dell’opposizione – Revoca o mantenimento del brevetto europeo (1) Se l’opposizione è ricevibile, la divisione di opposizione esamina, conformemente al regolamento di esecuzione, se almeno uno dei motivi d…
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Art. 103 – Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeoArt. 103 Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo Una volta che la menzione della decisione concernente l’opposizione al brevetto europeo è stata pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti, l’Ufficio…
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Art. 104 – SpeseArt. 104 Spese (1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la camera di ricorso non decida una diversa ripartizione delle spese, conformem…
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Art. 105 – Intervento del contraffattore presuntoArt. 105 Intervento del contraffattore presunto (1) Chiunque può, scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione conformemente al regolamento di esecuzione, a condizione che fornisca la pr…
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Art. 105a – Richiesta di limitazione o di revocaArt. 105a Richiesta di limitazione o di revoca (1) Il brevetto europeo può essere revocato o limitato modificando le rivendicazioni, su domanda del titolare del brevetto. La richiesta deve essere presentata all’Ufficio…
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Art. 105b – Limitazione o revoca del brevetto europeoArt. 105b Limitazione o revoca del brevetto europeo (1) L’Ufficio europeo dei brevetti esamina se sono adempiute le condizioni previste dal regolamento di esecuzione per una limitazione o la revoca del brevetto europeo.…
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Art. 105c – Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo modificatoArt. 105c Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo modificato Se il brevetto europeo è stato limitato in virtù dell’articolo 105b paragrafo 2, l’Ufficio europeo dei brevetti pubblica quanto prima il fascicolo de…
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1Parte sesta Procedura di ricorso
Art. 106 – Decisioni impugnabiliArt. 106 Decisioni impugnabili (1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica può essere interposto ricorso. Il ricorso ha effetto…
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Art. 107 – Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della proceduraArt. 107 Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia a…
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Art. 108 – Termine e formaArt. 108 Termine e forma Il ricorso deve essere interposto, conformemente al regolamento di esecuzione, all’Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso è…
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Art. 109 – Revisione pregiudizialeArt. 109 Revisione pregiudiziale (1) Se l’organo la cui decisione è impugnata ritiene che il ricorso è ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non è applicabile quando la procedura…
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Art. 110 – Esame del ricorsoArt. 110 Esame del ricorso Se il ricorso è ricevibile, la commissione di ricorso esamina se è fondato. L’esame del ricorso si svolge conformemente al regolamento di esecuzione.
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Art. 111 – Decisione sul ricorsoArt. 111 Decisione sul ricorso (1) In seguito all’esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa può, sia esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata, si…
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Art. 112 – Decisione o parere della Commissione allargata di ricorsoArt. 112 Decisione o parere della Commissione allargata di ricorso (1) Per garantire l’applicazione uniforme del diritto ovvero se sorge una questione giuridica d’importanza fondamentale si presenta: a) la commissione d…
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Art. 112a – Richiesta di revisione da parte della Commissione allargata di ricorsoArt. 112a Richiesta di revisione da parte della Commissione allargata di ricorso (1) Ogni parte della procedura di ricorso lesa dalla decisione di una commissione di ricorso può presentare una richiesta di revisione del…
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1Parte settima Disposizioni comuni
2Capitolo I Disposizioni generali relative alla procedura
Art. 113 – Base delle decisioniArt. 113 Base delle decisioni (1) Le decisioni dell’Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto prendere posizione. (2) L’Ufficio europeo dei brev…
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Art. 114 – Esame d’ufficioArt. 114 Esame d’ufficio (1) Nel corso della procedura, l’Ufficio europeo dei brevetti procede all’esame d’ufficio dei fatti; questo esame non è limitato né ai mezzi invocati né alle richieste presentate dalle parti. (2…
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Art. 115 – Osservazioni di terziArt. 115 Osservazioni di terzi Una volta pubblicata la domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo può, nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, presentare osservazioni contro la brevettabilità dell’in…
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Art. 116 – Procedura oraleArt. 116 Procedura orale (1) Si ricorre alla procedura orale sia d’ufficio quando l’Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una della parti della procedura. Tuttavia, l’Ufficio europeo dei brev…
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Art. 117 – Prove e assunzione delle proveArt. 117 Prove e assunzione delle prove (1) Nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti, sono ammissibili in particolare le prove seguenti: a) l’audizione delle parti; b) la richiesta di informazioni; c) la…
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Art. 118 – Unicità della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeoArt. 118 Unicità della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come conri…
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Art. 119 – NotificaArt. 119 Notifica Le decisioni, le citazioni, gli avvisi e le comunicazioni sono notificati d’ufficio dall’Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento di esecuzione. Qualora circostanze eccezionali lo esi…
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Art. 120 – TerminiArt. 120 Termini Il regolamento di esecuzione definisce: a) i termini da rispettare nelle procedure dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti che non siano già fissati nella presente convenzione; b) le modalità per il co…
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Art. 121 – Prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeoArt. 121 Prosecuzione della procedura relativa alla domanda di brevetto europeo (1) Se non ha osservato un termine da rispettare nei confronti dell’Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente può chiedere la prosecuzio…
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Art. 122 – Restitutio in integrumArt. 122 Restitutio in integrum (1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei confronti de…
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Art. 123 – ModificheArt. 123 Modifiche (1) La domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo può essere modificato nella procedura dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. In ogni caso, il ric…
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Art. 124 – Informazioni sullo stato della tecnicaArt. 124 Informazioni sullo stato della tecnica (1) L’Ufficio europeo dei brevetti può invitare il richiedente, conformemente al regolamento di esecuzione, a fornire informazioni sullo stato della tecnica preso in consi…
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Art. 125 – Riferimento ai principi generaliArt. 125 Riferimento ai principi generali In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione, l’Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione i principi generalmente ammessi in materia di dir…
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2Capitolo II Informazione del pubblico e degli organi ufficiali
Art. 127 – Registro europeo dei brevettiArt. 127 Registro europeo dei brevetti L’Ufficio europeo dei brevetti tiene un Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni specificate nel regolamento di esecuzione. Nessuna iscrizione è…
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Art. 128 – Consultazione pubblicaArt. 128 Consultazione pubblica (1) Gli inserti relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente. (2) Chiunque forni…
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Art. 129 – Pubblicazioni periodicheArt. 129 Pubblicazioni periodiche L’Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente: a) un Bollettino europeo dei brevetti, contenente le indicazioni la cui pubblicazione è prescritta dalla presente convenzione, da…
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Art. 130 – Scambio di informazioniArt. 130 Scambio di informazioni (1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o della legislazione nazionale, l’Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati co…
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Art. 131 – Cooperazione amministrativa e giudiziariaArt. 131 Cooperazione amministrativa e giudiziaria (1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l’Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorità degli Stati c…
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Art. 132 – Scambio di pubblicazioniArt. 132 Scambio di pubblicazioni (1) L’Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprietà industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o pi…
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2Capitolo III Rappresentanza
Art. 133 – Principi generali relativi alla rappresentanzaArt. 133 Principi generali relativi alla rappresentanza (1) Fatto salvo il paragrafo 2, nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione. (2) Le pers…
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Art. 134 – Rappresentanza dinanzi all’Ufficio europeo dei brevettiArt. 134 Rappresentanza dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti (1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione può essere assunta soltanto da mandatari iscrit…
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Art. 134a – Istituto dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio europeo dei brevettiArt. 134a Istituto dei mandatari abilitati dinanzi all’Ufficio europeo dei brevetti (1) Il Consiglio d’amministrazione è competente a emanare e modificare le disposizioni relative: a) all’Istituto dei mandatari abilitat…
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1Parte ottava Incidenze sul diritto nazionale
2Capitolo I Trasformazione in domanda di brevetto nazionale
Art. 135 – Richiesta di trasformazioneArt. 135 Richiesta di trasformazione (1) Su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo, il servizio centrale della proprietà industriale di uno Stato contraente designato avvia la procedura di conce…
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Art. 137 – Condizioni formali della trasformazioneArt. 137 Condizioni formali della trasformazione (1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente all’articolo 135 paragrafi 2 o 3, non può, per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge n…
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2Capitolo II Nullità e diritti anteriori
Art. 138 – Nullità dei brevetti europeiArt. 138 Nullità dei brevetti europei (1) Fatto salvo l’articolo 139, il brevetto europeo può essere dichiarato nullo, con effetto per uno Stato contraente, soltanto se: a) l’oggetto del brevetto europeo non è brevettab…
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Art. 139 – Diritti anteriori e diritti con la medesima dataArt. 139 Diritti anteriori e diritti con la medesima data (1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo è trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad un…
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2Capitolo III Altre incidenze sul diritto nazionale
Art. 140 – Modelli di utilità e certificati di utilità nazionaliArt. 140 Modelli di utilità e certificati di utilità nazionali Gli articoli 66, 124, 135, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilità o ai certificati di utilità come pure alle relative domande negli Stati contraen…
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Art. 141 – Tasse annuali per il brevetto europeoArt. 141 Tasse annuali per il brevetto europeo (1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all’articolo 86 paragrafo 2. (2) Se il termine…
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1Parte nona Accordi particolari
Art. 142 – Brevetto unitarioArt. 142 Brevetto unitario (1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori,…
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Art. 143 – Organi speciali dell’Ufficio europeo dei brevettiArt. 143 Organi speciali dell’Ufficio europeo dei brevetti (1) Il gruppo di Stati contraenti può affidare compiti supplementari all’Ufficio dei brevetti europeo. (2) Per l’esecuzione di questi compiti supplementari, pos…
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Art. 144 – Rappresentanza dinanzi agli organi specialiArt. 144 Rappresentanza dinanzi agli organi speciali Il gruppo di Stati contraenti può prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all’articolo 143, paragrafo 2.
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Art. 145 – Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazioneArt. 145 Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione (1) Il gruppo di Stati contraenti può istituire un Comitato ristretto del Consiglio d’amministrazione per controllare l’attività degli organi speciali istituit…
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Art. 146 – Copertura delle spese per compiti specialiArt. 146 Copertura delle spese per compiti speciali Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all’Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell’articolo 143 si assume le spese sostenute dall’Or…
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Art. 147 – Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitarioArt. 147 Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all’articol…
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Art. 148 – Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietàArt. 148 Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà (1) L’articolo 74 è applicabile qualora un gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni. (2) Il gruppo di Stati contraenti può dis…
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Art. 149 – Designazione congiuntaArt. 149 Designazione congiunta (1) Il gruppo di Stati contraenti può disporre che la designazione degli Stati del gruppo può essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o più di detti Stati v…
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Art. 149a – Altri accordi tra gli Stati contraentiArt. 149a Altri accordi tra gli Stati contraenti (1) La presente convenzione non pregiudica il diritto di tutti gli Stati contraenti, o di parte di essi, di concludere accordi particolari su tutte le questioni relative…
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1Parte decima Domande internazionali ai sensi del Trattato di Cooperazione in materia di brevetti – domande EURO-PCT
Art. 150 – Applicazione del Trattato di cooperazione in materia di brevettiArt. 150 Applicazione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (1) Il Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970RS 0.232.141.1, denominato in appresso PCT, è applicabile conformemente…
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Art. 151 – L’Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio riceventeArt. 151 L’Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente L’Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente ai sensi del PCT, in conformità al regolamento di esecuzione. È applicabile l’articolo 75 paragraf…
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Art. 152 – L’Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionaleArt. 152 L’Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell’esame preliminare internazionale In conformità con un accordo concluso tra l’Organizzazione e l’Ufficio interna…
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Art. 153 – L’Ufficio europeo dei brevetti come ufficio designato o elettoArt. 153 L’Ufficio europeo dei brevetti come ufficio designato o eletto (1) L’Ufficio europeo dei brevetti funge da: a) ufficio designato per qualsiasi Stato contraente della presente convenzione designato nella domanda…
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1Parte dodicesima Disposizioni finali
Art. 164 – Regolamento di esecuzione e protocolliArt. 164 Regolamento di esecuzione e protocolli (1) Il regolamento di esecuzioneRS 0.232.142.21, il protocollo relativo al riconoscimentoRS 0.232.142.22, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunitàRS 0.192.110.9…
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Art. 165 – Firma – RatificaArt. 165 Firma – Ratifica (1) La presente convenzione rimane aperta fino al 5 aprile 1974, alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza intergovernativa per l’istituzione di un sistema europeo di concess…
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Art. 166 – AdesioneArt. 166 Adesione (1) La presente convenzione è aperta all’adesione: a) degli Stati di cui all’articolo 165, paragrafo 1; b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d’amministrazione. (2) Ogni Stato che abbi…
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Art. 168 – Campo d’applicazione territorialeArt. 168 Campo d’applicazione territoriale (1) Ogni Stato contraente può dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica fe…
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Art. 169 – Entrata in vigoreArt. 169 Entrata in vigore (1) La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l’avvenuto deposito dell’ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di do…
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Art. 170 – Quota d’ammissioneArt. 170 Quota d’ammissione (1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all’Organizzazione una quota d’ammissione che non sarà rimborsata. (2) La quota d’ammissi…
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Art. 171 – Durata della convenzioneArt. 171 Durata della convenzione La presente convenzione è stipulata per una durata illimitata.
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Art. 172 – RevisioneArt. 172 Revisione (1) La presente convenzione può essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti. (2) La conferenza è preparata e convocata dal Consiglio d’amministrazione. Essa può validamente deliberare sol…
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Art. 173 – Controversie tra Stati contraentiArt. 173 Controversie tra Stati contraenti (1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull’interpretazione o sull’applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati è sottoposta,…
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Art. 174 – DenunciaArt. 174 Denuncia Ogni Stato contraente può in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione. La denuncia è notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di…
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Art. 175 – Riserva dei diritti acquisitiArt. 175 Riserva dei diritti acquisiti (1) Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell’articolo 172, paragrafo 4, o dell’articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtù di questa…
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Art. 176 – Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzioneArt. 176 Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione (1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell’articolo 172, paragrafo 4…
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Art. 177 – Lingue della convenzioneArt. 177 Lingue della convenzione (1) La presente convenzione è redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, che è depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, i tre…
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Art. 178 – Trasmissioni e notificazioniArt. 178 Trasmissioni e notificazioni (1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti. (2) Il…
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1Decisione del Consiglio d’amministrazione del 28 luglio 2001
Art. 1Art. 1 Conformemente all’articolo 7 capoverso 1 secondo periodo dell’atto di revisione, le seguenti disposizioni transitorie si applicano alle disposizioni modificate e alle nuove disposizioni della Convenzione sul brev…
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Art. 2Art. 2 La presente decisione entra in vigore al momento dell’entrata in vigore del testo riveduto della convenzione conformemente all’articolo 8 dell’atto di revisione.
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Contenuti supplementari1
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 71 Trasferimento e costituzione di diritti La domanda di brevetto europeo può essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati. Parte seconda Diritto dei brevetti / Capitolo IV Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà
- SR-Nummer
- SR 0.232.142.2
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 29.11.2000
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale