Consolidation: 0.353.963.0 - 1975-09-16
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.353.963.0
RU 1977 749
Scambio di lettere
del 22 settembre 1976 e 25 febbraio 1977
per l’applicazione, tra la Svizzera e la Papuasia-Nuova Guinea,
del trattato d’estradizione con la Gran Bretagna,
del 26 novembre 1880, completato con le convenzioni addizionali
del 29 giugno 1904 e del 19 dicembre 1934
Entrato in vigore il 16 settembre 1975
(Stato 16 settembre 1975)
Traduzione1
Il Capo | Berna, 25 febbraio 1977 Sua Eccellenza Maori Kiki Waigani |
Signor Ministro,
il 22 settembre 1976, Lei mi ha indirizzato la lettera seguente7:
«Le scrivo per sollevare la questione dell’estradizione tra i nostri Paesi.
Il 26 novembre 18803, Svizzera e Gran Bretagna firmavano all’uopo un trattato; successivamente, il 29 giugno 19044, ne completavano l’articolo XVIII mediante una convenzione addizionale. I due testi s’applicavano alla Papuasia e furono estesi alla Nuova Guinea, il 19 settembre 1929, mediante scambio di note 1927/295. Il 19 dicembre 19346 veniva conchiusa un’ulteriore convenzione addizionale; l’Australia aderì a questo testo, esteso poi anch’esso alla Papuasia e alla Nuova Guinea.
Come Lei sa, la Papuasia-Nuova Guinea è divenuta indipendente il 16 settembre 1975, e il giorno stesso il Governatore generale fece la dichiarazione sulla nostra politica di successione nei trattati, che Le allego in copia.
Il Governo di Papuasia-Nuova Guinea ha valutato il trattato e le convenzioni addizionali dall’angolatura della propria politica in materia e desidera che i testi rimangano applicabili tra i nostri Paesi. Le sarei grato ove m’informasse se il Governo elvetico condivide tale nostro intento; in caso affermativo, gradirei mi confermasse per scritto che, giusta la presente lettera e la nostra politica, il Suo Governo considera il trattato e le convenzioni come vigenti, tra i nostri due Paesi, a contare dal precitato 16 settembre 1975.»
Ho l’onore di confermarle che la Sua proposta è accolta dalle autorità svizzere. Conseguentemente la Sua lettera e la mia presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri Governi, in virtù del quale il Trattato d’estradizione tra la Svizzera e la Gran Bretagna, del 26 novembre 1880, integrato delle convenzioni addizionali del 29 giugno 1904 e del 19 dicembre 1934, è mantenuto in vigore, tra la Svizzera e la Papuasia-Nuova Guinea, a decorrere dal 16 settembre 1975.
Gradisca, signor Ministro, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Graber
- 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
- 2 Ora: Dipartimento federale degli affari esteri.
- 3 RS 0.353.936.7
- 4 RS 0.353.936.7
- 5 RS 0.353.936.74
- 6 RS 0.353.936.71
- 7 L’originale di questa lettera è redatto in inglese.
- SR-Nummer
- SR 0.353.963.0
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 16.09.1975
- Data del documento
- 25.02.1977
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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- SR-Nummer
- SR 0.353.963.0
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.02.1977
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale