I prestatori di servizi costituiscono la rete distribuita operativa integrata dal CESSDA ERIC.
I prestatori di servizi sono enti designati dai membri e dagli osservatori conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, lettera b), e all’articolo 4, paragrafo 3, lettera c), per svolgere i compiti connessi all’acquisizione, alla manutenzione e all’accesso dei dati delle scienze sociali nel loro paese e in tutta Europa.
I prestatori di servizi si attengono alle regole e agli standard operativi per le operazioni connesse al CESSDA ERIC, come indicato nell’allegato 2.
I diritti e gli obblighi del CESSDA ERIC e dei prestatori di servizi relativi ai compiti elencati nell’allegato 2 sono disciplinati da accordi sul livello di servizio conclusi tra il CESSDA ERIC e il prestatore di servizi in questione.
I prestatori di servizi partecipano alla gestione del CESSDA ERIC in veste consultiva.
La capacità dei prestatori di servizi di adempiere ai loro obblighi di cui all’allegato 2 è valutata una volta ogni due o tre anni in base a decisione dell’assemblea generale. Il direttore, di concerto con il forum dei prestatori di servizi e con il comitato consultivo scientifico, decide chi deve effettuare le valutazioni e con quali modalità e presenta all’assemblea generale i risultati delle valutazioni stesse, unitamente a proposte di risoluzioni dell’assemblea generale in merito.