ERIC ACTRIS è istituito per un periodo indeterminato, fatte salve le disposizioni sullo scioglimento dell’ERIC.
Lo scioglimento di ERIC ACTRIS avviene per decisione dell’assemblea generale in conformità dell’articolo 18 paragrafo 8 dello Statuto.
Gli attivi rimanenti dopo il pagamento dei debiti di ERIC ACTRIS sono ripartiti tra i membri, gli osservatori permanenti e gli osservatori in proporzione al rispettivo contributo annuale a ERIC ACTRIS, salvo diversa decisione dell’assemblea generale.
Dopo l’adozione della decisione di scioglimento, ERIC ACTRIS notifica tale decisione alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 10 giorni dall’adozione della stessa. ERIC ACTRIS informa la Commissione europea della conclusione della procedura di scioglimento senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro dieci giorni dalla sua conclusione.
ERIC ACTRIS cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l’avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.