Consolidation: 0.515.08 - 2020-07-02
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.515.08
RU 1998 335; FF 1994 III 1
Traduzione
Convenzione
sulla proibizione dello sviluppo, produzione,
immagazzinaggio ed uso di armi chimiche
e sulla loro distruzione
(Convenzione sulle armi chimiche, CAC)
Conclusa a Parigi il 13 gennaio 1993
Approvata dall’Assemblea federale il 7 ottobre 19941
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 10 marzo 1995
Entrata in vigore per la Svizzera il 29 aprile 1997
(Stato 2 luglio 2020)
Preambolo
Gli Stati Parti alla presente Convenzione,
determinati ad agire al fine di raggiungere un effettivo progresso verso il disarmo generale e completo sotto uno stretto ed effettivo controllo internazionale, inclusa la proibizione e l’eliminazione di tutti i tipi di armi di distruzione di massa;
desiderando contribuire alla realizzazione degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite2;
ribadendo che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha ripetutamente condannato tutte le azioni contrarie ai principi ed obiettivi del Protocollo per la proibizione dell’uso in guerra di gas asfissianti velenosi o di altri gas e dei metodi batteriologici di guerra, firmato a Ginevra il 17 giugno 19253 (Protocollo di Ginevra del 1925);
riconoscendo che la presente Convenzione ribadisce i principi e gli obiettivi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925, nonché alla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiche e loro distruzione, firmata a Londra, Mosca e Washington il 10 aprile 19724, nonché gli obblighi contratti in virtù di tali strumenti;
tenendo presente l’obiettivo contenuto nell’articolo IX della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione ed immagazzinaggio di armi batteriologiche/biologiche e tossiche e loro distruzione;
determinati, per il bene di tutta l’umanità, ad escludere completamente la possibilità dell’uso di armi chimiche attraverso l’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione, integrando in tal modo gli obblighi assunti in base al Protocollo di Ginevra del 1925;
riconoscendo la proibizione, incorporata negli accordi pertinenti e nei principi rilevanti del diritto internazionale dell’uso degli erbicidi come metodo di guerra;
considerando che i risultati conseguiti nel campo della chimica dovranno essere usati esclusivamente a beneficio dell’umanità;
desiderando promuovere il libero scambio dei composti chimici nonché la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche nel campo delle attività chimiche per scopi non proibiti dalla presente Convenzione, al fine di potenziare lo sviluppo economico e tecnologico di tutti gli altri Stati Parti;
convinti che la completa ed effettiva proibizione dello sviluppo, produzione, acquisizione, immagazzinaggio, detenzione, trasferimento ed uso di armi chimiche e loro distruzione, rappresenta un passo necessario verso il conseguimento di tali obiettivi comuni,
hanno convenuto quanto segue:
- SR-Nummer
- SR 0.515.08
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 02.07.2020
- Data del documento
- 13.01.1993
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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- SR-Nummer
- SR 0.515.08
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 13.01.1993
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale