Consolidation: 0.632.316.251 - 2016-05-01
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.632.316.251
RU 2004 3731; FF 1999 939
Traduzione1
Accordo interinale
tra gli Stati dell’AELS e l’OLP per conto dell’Autorità
palestinese2
Concluso a Loèche-les-Bains il 30 novembre 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 19993
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 29 giugno 1999
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1999
(Stato 1° maggio 2016)
Preambolo
La Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia,
la Confederazione Svizzera
(in seguito «Stati dell’AELS»)
e
l’OLP per conto dell’Autorità palestinese
(in seguito «Autorità palestinese»),
1. Considerata l’importanza dei legami che uniscono gli Stati dell’AELS e l’Autorità palestinese, in particolare la Dichiarazione di cooperazione firmata a Ginevra nel dicembre 1996, nonché la volontà comune delle Parti di consolidare tali legami al fine di stabilire relazioni strette e durevoli,
2. Richiamata la loro intenzione di partecipare attivamente al processo d’integrazione economica del Bacino euro-mediterraneo e pronti a collaborare nella ricerca delle soluzioni e dei mezzi adatti ad accelerare tale processo,
3. Ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi dello Stato di diritto, dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, e sulle libertà fondamentali, e richiamati i principi dello Statuto delle Nazioni Unite4,
4. Considerata l’importanza del processo di pace in Medio Oriente, che deve condurre a una soluzione permanente fondata sulle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza dell’ONU,
5. Consapevoli dei diritti e degli obblighi contenuti negli accordi internazionali da essi firmati, nonché dell’importanza degli Accordi di Oslo,
6. Desiderosi di creare condizioni favorevoli allo sviluppo e alla diversificazione dei loro scambi commerciali, nonché di approfondire la cooperazione commerciale ed economica nei settori di interesse comune, fondata sulla parità, sulla reciproca utilità, sulla non-discriminazione e sul diritto internazionale pubblico,
7. Richiamata l’appartenenza degli Stati dell’AELS all’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché il loro impegno ad osservare i diritti e gli obblighi risultanti dall’Accordo che istituisce l’OMC5, compresi i principi della nazione più favorita e del trattamento nazionale, e richiamato l’obiettivo dell’Autorità palestinese di divenire membro dell’OMC,
8. Risoluti a contribuire al consolidamento del sistema multilaterale di scambi e a orientare le loro relazioni commerciali verso il libero scambio, conformemente ai principi dell’OMC,
9. Constatato che nessun disposto del presente Accordo potrebbe essere interpretato al fine di esonerare gli Stati che vi partecipano dagli obblighi derivanti da altri Accordi internazionali,
10. Risoluti ad applicare il presente Accordo con l’obiettivo di preservare e proteggere l’ambiente e ad assicurare un’utilizzazione ottimale delle risorse naturali in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile,
11. Fermamente convinti che il presente Accordo favorirà la creazione di una zona allargata e armoniosa di libero scambio tra i Paesi europei e del Bacino mediterraneo, fornendo un importante contributo all’integrazione euro-mediterranea,
12. Consapevoli delle differenze economiche e sociali che esistono tra le Parti e della necessità di intensificare gli sforzi correnti intesi a promuovere lo sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza,
13. Disposti ad esaminare la possibilità di sviluppare e approfondire le loro relazioni economiche nella prospettiva di estenderle a settori non considerati dal presente Accordo, e tenuto conto delle rispettive competenze,
14. Convinti che il presente Accordo offre una sede adatta per lo scambio di informazioni e vedute sullo sviluppo economico, il commercio e questioni connesse,
15. Convinti inoltre che il presente accordo creerà le condizioni favorevoli alle loro relazioni bilaterali e multilaterali in campo economico, specie in materia di commercio e investimenti,
16. Riconosciuto che il presente accordo e la sua applicazione dovranno essere riesaminati alla luce degli ulteriori sviluppi nelle relazioni economiche internazionali e del processo di pace in Medio Oriente,
17. Hanno deciso, per raggiungere tali obiettivi, di stipulare il seguente Accordo interinale (in seguito denominato «Accordo»):
- 1 Dal testo originale inglese.
- 2 RU 2005 2247
- 3 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 18 mar. 1999 (RU 20043729).
- 4 RS 0.120
- 5 RS 0.632.20
- SR-Nummer
- SR 0.632.316.251
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.05.2016
- Data del documento
- 30.11.1998
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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- SR-Nummer
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- Lingua
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- Data del documento
- 30.11.1998
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- Ambito giuridico
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