La presente convenzione resta in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può disdirla con un preavviso di almeno 6 mesi per la fine di qualsiasi anno civile. In tal caso la convenzione si applicherà per l’ultima volta:
alle imposte riscosse per trattenuta alla fonte sui dividendi e gli interessi scaduti nell’anno civile per cui è stata notificata la disdetta;
alle altre imposte danesi, sul reddito e sulla sostanza riscosse nell’anno civile per cui è stata notificata la disdetta;
alle altre imposte svizzere sul reddito e sulla sostanza riscosse nell’anno civile per cui è stata notificata la disdetta.
Fatto a Berna, il 23 novembre 1973 in due esemplari nelle lingue tedesca e danese, entrambi i testi facendo parimente fede.
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