La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato Contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili nonché le imposte sull’ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese.
Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
nella Repubblica araba d’Egitto:
l’imposta sul reddito derivante da beni immobili (inclusa l’imposta sui terreni e sui fabbricati);
l’imposta sul reddito da capitali mobili;
l’imposta sugli utili industriali e commerciali;
l’imposta sui salari, sulle rimunerazioni e sulle rendite;
l’imposta sugli utili derivanti da professioni liberali e da tutte le altre professioni non commerciali;
l’imposta generale sul reddito;
l’imposta sugli utili delle società;
(viii) le imposte supplementari prelevate come percentuali o in altro modo dalle imposte summenzionate;
(qui di seguito indicate quali «imposta egiziana»);
in Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, proventi del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale ed altri redditi);
(qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).
La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si comunicano le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
La Convenzione non si applica alle imposte alla fonte sulle vincite alle lotterie.