Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell’altro Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di questo Stato.
Riguardo alle borse di studio e alle remunerazioni di un impiego salariato alle quali non si applica il paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 può beneficiare, per tutta la durata dei suoi studi o della sua formazione, di esenzioni, sgravi o riduzioni come un residente dello Stato in cui egli soggiorna.