Le imposte cui si applica la presente convenzione sono:
in Malaysia:
l’imposta sul reddito;
l’imposta addizionale sul reddito, ossia l’imposta sui proventi dello stagno, l’imposta sullo sviluppo e l’imposta sui proventi del legno;
l’imposta sui proventi del petrolio (dappresso: «imposta malese»);
in Svizzera:
le imposte federali, cantonali e comunali sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza, utili aziendali, profitti da capitali e altri redditi)
(dappresso: «imposta svizzera»).
La presente convenzione si applica a tutte le altre imposte che, per la loro natura, sono analoghe alle imposte menzionate al paragrafo precedente del presente articolo e che, dopo la firma della presente convenzione, verranno istituite in uno dei due Stati contraenti in aggiunta alle imposte attuali o in loro sostituzione.
Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modificazioni importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.
La presente convenzione non è applicabile all’imposta preventiva federale, riscossa alla l’onte, sui premi di lotterie.