L’attuazione dei compiti affidati all’Agenzia è garantita, ferma l’autorità del Consiglio, dal Comitato direttivo dell’Energia Nucleare (detto qui di seguito «Comitato direttivo»), dagli organismi istituiti conformemente alle disposizioni qui appresso per assisterlo in tali lavori o per assolvere funzioni che interessino più paesi e dalla Segreteria dell’Agenzia.
Art. 2
Art. 2
- Percorso della struttura
- Parte I
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 13.05.2014
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 2 L’attuazione dei compiti affidati all’Agenzia è garantita, ferma l’autorità del Consiglio, dal Comitato direttivo dell’Energia Nucleare (detto qui di seguito «Comitato direttivo»), dagli organismi istituiti conformemente alle disposizioni qui appresso per assisterlo in tali lavori o per assol
- SR-Nummer
- SR 0.732.012
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 20.12.1957
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale