Le informazioni di cui all’articolo 2 vanno costantemente completate con tutte le informazioni disponibili successive affinché sia possibile giudicare i fatti e valutare i rischi, in particolare:
le cause presunte o appurate e la prevedibile evoluzione dell’evento;
le caratteristiche di un’eventuale emissione (natura, forma fisica e chimica e, per quanto possibile, quantità di sostanze radioattive emesse);
l’evoluzione prevedibile dell’emissione nel tempo;
la natura dell’ambiente di trasferimento (aria, acqua);
i dati meteorologici e idrologici che permettono di prevedere il trasferimento;
i dati sulla radioattività nell’ambiente, inclusi alimenti e foraggi;
le misure di protezione adottate o previste;
le misure atte alla notifica al pubblico.
La Parte che effettua la notifica, per quanto possibile, fornisce all’altra Parte, su sua richiesta, chiarimenti in merito ai dati trasmessi in virtù del paragrafo 1.