Ove, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, in seguito a denuncia, il numero delle Parti contraenti divenga inferiore a cinque, la presente Convenzione cessa di essere in vigore a decorrere dalla data in cui abbia effetto l’ultima di tali denunce.
Art. 45 – Disposizioni finali
Art. 45
- Percorso della struttura
- Capo VIII Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 10.02.2021
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 45 Ove, dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, in seguito a denuncia, il numero delle Parti contraenti divenga inferiore a cinque, la presente Convenzione cessa di essere in vigore a decorrere dalla data in cui abbia effetto l’ultima di tali denunce. Capo VIII Disposizioni finali
- SR-Nummer
- SR 0.741.611
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.05.1956
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale