Al momento del deposito dell’istrumento di ratifica o d’adesione, o successivamente in qualsiasi tempo, ogni Paese può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che la presente Convenzione è applicabile all’insieme o a parte dei territori che esso rappresenta sul piano internazionale. La Convenzione è applicabile al territorio o ai territori indicati nella notificazione a decorrere dal novantesimo giorno dopo che il Segretario generale abbia ricevuto tale notificazione o, se in tale giorno la Convenzione non sia ancora entrata in vigore, a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Ogni Paese che, in conformità del paragrafo precedente, abbia fatto una dichiarazione al fine di poter applicare la presente Convenzione a un territorio da esso rappresentato sul piano internazionale, può, conformemente all’articolo 44, denunciare la Convenzione per quanto concerne detto territorio.