§ 1. Gli Stati membri inviano le proposte di modificazione della Convenzione all’Ufficio centrale, il quale le porta immediatamente a conoscenza degli Stati membri.
§ 2. L’Assemblea generale decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni della Convenzione non previste ai §§ 3 e 4.
L’iscrizione di una proposta di modificazione all’ordine del giorno di una sessione dell’Assemblea generale deve riportare l’adesione di almeno un terzo degli Stati membri.
Investita di una proposta di modificazione, l’Assemblea generale può decidere, con la maggioranza di cui all’articolo 6, § 5, che una siffatta proposta presenta un carattere di stretta connessione con una o più disposizioni la cui modificazione rientra nella competenza della Commissione di revisione in conformità del § 3. In tale caso, l’Assemblea generale è legittimata a decidere ugualmente sulla modificazione di questa o di queste disposizioni.
§ 3.16 Salvo difformi decisioni adottate dall’Assemblea generale giusta il § 2, alinea 3, la Commissione di revisione decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni qui di seguito indicate:
Mandato addizionale per la verifica dei conti;
Regole uniformi CIV:
articolo 1, § 3; articolo 4, § 2; articoli 5 (eccetto il § 2), 6, da 9 a 14, 15 (eccetto il § 6), da 16 a 21, 22, § 3; articoli da 23 a 25, 37, 43 (eccetto i §§ 2 e 4), 48, 49, da 56 a 58, 61;
gli importi espressi in unità di conto agli articoli 30, 31, 38, 40 e 41, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tali importi:
Regole uniformi CIM:
articolo 1, § 2; articolo 3, §§ da 2 a 5; articoli 4, 5, 6 (eccetto il § 3), 7, 8, da 11 a 13, 14 (eccetto il § 7), da 15 a 17, 19 (eccetto il § 4), 20 (eccetto il § 3), da 21 a 24, 25 (eccetto il § 3), 26 (eccetto il § 2), 27, 28, §§ 3 e 6; articoli 29, 30 (eccetto il § 3), 31, 32 (eccetto il § 3), 33 (eccetto il § 5), 34, 38, 39, 41, 45, 46, 47 (eccetto il § 3), 48 (nella misura in cui si tratta di procedere ad un adattamento al diritto di trasporto internazionale marittimo), 52, 53, da 59 a 61, 64, 65;
l’importo espresso in unità di conto all’articolo 40, quando la modificazione tende ad una maggiorazione di tale importo;
Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei carri privati (RIP), Allegato II;
Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei contenitori (RICo), Allegato III;
Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia dei colli espressi (RIEx), Allegato IV.
§ 4. La Commissione di esperti decide sulle proposte di modificazione relative alle disposizioni del Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID), Allegato I alle Regole uniformi CIM.