I limiti di responsabilità per rivendicazioni diverse da quelle citate agli articoli 7 e 8, derivanti da uno stesso evento, sono calcolati come segue:
per rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali:
per un battello non destinato al trasporto di merci, in particolare un battello per passeggeri, 450 unità di conto5 per metro cubo di stazzamento del battello in caso di immersione massima autorizzata, maggiorato per i battelli con mezzi di propulsione meccanica di 1576 unità di conto6 per kW di potenza della propulsione meccanica,
per un battello di spinta o un rimorchiatore, 1576 unità di conto9 per kW di potenza della propulsione meccanica,
per un battello di spinta che, al momento in cui il danno è stato causato, era accoppiato con barconi formando un convoglio spinto, il limite di responsabilità calcolato conformemente al capoverso iii) è aumentato di 225 unità di conto10 per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che il battello di spinta ha fornito a uno o più barconi spinti servizi d’assistenza o di salvataggio,
per un battello con mezzi di propulsione meccanica propria che, al momento in cui il danno è stato causato, assicura la propulsione di altri battelli accoppiati a questo battello, il limite di responsabilità calcolato secondo i capoversi i), ii) o iii) è aumentato di 225 unità di conto11 per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento degli altri battelli; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che tale battello ha fornito a uno o più battelli accoppiati servizi d’assistenza o di salvataggio,
per impianti o attrezzature galleggianti e mobili secondo l’articolo 1 paragrafo 2 lettera b) seconda frase, il loro valore al momento dell’evento;
per tutte le altre rivendicazioni, la metà del limite di responsabilità calcolato in conformità della lettera a);
qualora il limite di responsabilità calcolato in conformità della lettera a) sia insufficiente a saldare interamente le rivendicazioni ivi previste, il limite di responsabilità calcolato conformemente alla lettera b) può essere utilizzato per saldare la rimanenza non pagata delle rivendicazioni di cui alla lettera a), laddove la rimanenza non pagata è parificata alle rivendicazioni di cui alla lettera b);
Tuttavia, senza pregiudizio per il diritto di rivendicazione per morte o lesioni corporali conformemente al paragrafo 1 lettera c), uno Stato Parte può stabilire nella sua legislazione nazionale che le rivendicazioni per danni alle opere portuali, ai bacini, alle vie navigabili, alle chiuse, alle dighe, ai ponti e agli aiuti alla navigazione hanno la priorità prevista da questa legislazione sulle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera b).
I limiti di responsabilità di cui al paragrafo 1 lettera d) si applicano pure a ogni addetto al recupero che fornisce servizi d’assistenza o di salvataggio a un battello e che non opera né a partire da un battello di navigazione interna né da un battello di navigazione marittima o a ogni addetto al recupero che opera unicamente a bordo del battello al quale fornisce servizi d’assistenza o di salvataggio.