Nonostante la procedura prevista agli Articoli 19 e 20, ogni Parte Contraente può, comunicandolo per iscritto al Segretario Generale delle Nazioni Unite, richiedere che sia convocata una conferenza al fine di rivedere il presente Accordo.
Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa convoca una conferenza di revisione alla quale sono invitate tutte le Parti Contraenti e tutti gli Stati citati nell’Articolo 10, paragrafo 1, se, entro un periodo di sei mesi successivo dalla data di comunicazione del Segretario Generale, almeno un quarto delle Parti Contraenti gli comunica la propria adesione alla richiesta.
Nonostante la procedura prevista agli Articoli 19 e 20, il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa convoca inoltre una conferenza di revisione alla quale sono invitate tutte le Parti Contraenti e tutti gli Stati citati nell’Articolo 10, paragrafo
1, in seguito alla comunicazione per iscritto del Comitato di Amministrazione. Il Comitato di Amministrazione presenta una richiesta in seguito all’approvazione della maggioranza dei presenti e votanti del Comitato.
Se viene indetta una conferenza ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa invita le Parti Contraenti a sottoporre, entro un periodo di tre mesi, le proposte che essi vogliano vedere esaminate dalla conferenza.
Il Segretario Esecutivo della Commissione Economica per l’Europa divulga a tutte le Parti Contraenti e a tutti gli Stati citati nell’Articolo 10, paragrafo 1, l’ordine del giorno provvisorio della conferenza, unitamente ai testi delle proposte relative, almeno sei mesi prima della data di apertura della conferenza.