Consolidation: 0.784.403.367 - 1967-06-29
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.784.403.367
RU 1991 1349
Scambio di lettere del 27/29 giugno 1967
tra la Svizzera e la Gran Bretagna
concernente il rilascio di licenze ai radioamatori
Entrato in vigore il 29 giugno 1967
(Stato 29 giugno 1967)
Traduzione1
L’Ambasciatore di Svizzera | Londra, 29 giugno 1967 Sua Eccellenza G. Brown Londra |
Signor Segretario di Stato,
Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua nota del 27 giugno 1967 del seguente tenore:
«Mi pregio riferirmi alla corrispondenza scambiata tra i rappresentanti dei Governi del Regno Unito e della Confederazione Svizzera relativi alla possibilità di concludere un accordo tra i due Governi per l’attribuzione di reciproche autorizzazioni o licenze onde permettere ai radioamatori di ciascuno dei due Paesi, titolari di una licenza, di utilizzare le proprie emittenti in conformità delle disposizioni dell’articolo 41 del Regolamento delle radiocomunicazioni2, firmato a Ginevra nel 1959.
2. In seguito a tale corrispondenza, in nome del Governo del Regno Unito, di proporre quanto segue:
Ogni persona fisica titolare di una licenza di radioamatore rilasciata dal proprio Governo e che utilizza un’emittente da questi autorizzata potrà, previo consenso del Governo dell’altra Parte, su base reciproca e alle condizioni stabilite qui di seguito, utilizzare detta emittente sul territorio di quest’ultimo.
Prima di poter utilizzare un’emittente ai sensi del paragrafo 2 (a), il titolare della licenza di radioamatore rilasciata dal proprio Governo dovrà ottenere a tal fine un’autorizzazione o una licenza dal servizio amministrativo competente dell’altro Governo.
Il servizio amministrativo competente di ciascun Governo può rilasciare un’autorizzazione o una licenza, in conformità del paragrafo 2 (b), alle condizioni e secondo i termini che giudica appropriati, compresi la condizione, per la persona interessata, di aver raggiunto un certo livello di conoscenza in qualità di radioamatore ed il diritto o la licenza per il Governo che l’ha rilasciata di annullare l’autorizzazione in qualsiasi momento.
Se il governo della Confederazione Svizzera concederà il proprio benestare, propongo che la presente nota e la relativa risposta costituiscano un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore alla data della risposta e che potrà essere denunciato da ciascun Governo mediante preavviso scritto di sei mesi.»
Ho l’onore di informarla che il Consiglio federale svizzero approva i termini della Sua nota che costituisce, insieme alla presente risposta, un accordo tra i due Governi che entrerà in vigore in data odierna.
Gradisca, signor Segretario di Stato, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Olivier Long |
- 1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
- 2 RS 0.784.403
- SR-Nummer
- SR 0.784.403.367
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 29.06.1967
- Data del documento
- 29.06.1967
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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- SR-Nummer
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- Tipo di documento
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- Lingua
- Italiano (it)
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- 29.06.1967
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale