Consolidation: 0.814.324 - 2014-09-19
Introduzione dell’atto
Preambolo e introduzione dell’atto ufficiale.
0.814.324
RU 20033332; FF 1997 II 385
Traduzione1
Protocollo
alla Convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, relativo all’ulteriore
riduzione delle emissioni di zolfo
Concluso a Oslo il 14 giugno 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 22 settembre 19972
Ratificato dalla Svizzera con strumento depositato il 23 gennaio 1998
Entrato in vigore per la Svizzera il 5 agosto 1998
(Stato 19 settembre 2014)
Le Parti alla presente Convenzione,
decise ad attuare la Convenzione sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza3,
preoccupate dal fatto che nelle regioni esposte dell’Europa e dell’America del Nord, le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici continuano ad essere trasportate oltre le frontiere internazionali causando notevoli danni a risorse naturali di vitale importanza per l’ambiente e per l’economia, quali le foreste, il suolo, l’acqua e i materiali, inclusi i monumenti storici, e hanno, in determinate circostanze, effetti nocivi per la salute,
decise a volere adottare misure di precauzione in previsione delle emissioni di inquinanti atmosferici allo scopo di prevenire o ridurre al minimo dette emissioni e di attenuarne gli effetti nocivi,
convinte che, in caso di rischio di danni gravi o irreversibili, l’assenza di certezza scientifica assoluta non sia una ragione per posticipare dette misure, fermo restando che le misure relative alle emissioni di inquinanti atmosferici adottate a titolo
precauzionale presentino il migliore rapporto costo-efficacia,
coscienti del fatto che le misure adottate per limitare le emissioni di zolfo e di altri inquinanti atmosferici contribuiscono anche a proteggere gli ecosistemi sensibili della regione artica,
considerando che le principali fonti d’inquinamento atmosferico che contribuiscono all’acidificazione dello spazio vitale sono la combustione di combustibili fossili per la produzione energetica, i principali processi tecnologici applicati nei più diversi settori industriali e i trasporti con le loro emissioni di zolfo, di ossidi d’azoto e di altre sostanze inquinanti,
consce della necessità d’adottare, nella lotta contro l’inquinamento atmosferico, un approccio regionale basato sul migliore rapporto costo-efficacia, che tenga conto delle variazioni degli effetti e dei costi di questa lotta per ogni Paese,
desiderose d’introdurre nuove misure più efficaci per controllare e ridurre le emissioni di zolfo,
consapevoli che l’adozione di una politica di limitazione delle emissioni di zolfo, indipendentemente dal rapporto costo-efficacia a livello regionale, comporta un
onere economico alquanto gravoso per i Paesi in transizione verso un’economia di mercato,
tenendo presente che le misure adottate per ridurre le emissioni di zolfo non si
prestano quale strumento per esercitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o per limitare la concorrenza e gli scambi internazionali,
considerando i dati scientifici e tecnici esistenti sulle emissioni, sui processi atmosferici e sugli effetti degli ossidi di zolfo sull’ambiente, come pure sul costo delle misure per ridurli,
sapendo che, alla pari delle emissioni di zolfo, anche le emissioni di ossidi di azoto e di ammoniaca provocano l’acidificazione dello spazio vitale,
facendo notare che in virtù della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui mutamenti climatici, adottata a Nuova York il 9 maggio 19924, è stato preso un
accordo per elaborare politiche nazionali e stabilire misure analoghe per lottare contro i mutamenti climatici, le quali dovrebbero, in linea di principio, permettere di ridurre le emissioni di zolfo,
affermando la necessità di garantire uno sviluppo sostenibile ed ecologicamente razionale,
riconoscendo la necessità di approfondire la cooperazione scientifica e tecnica per perfezionare l’approccio fondato sui carichi critici e sui livelli critici e di compiere sforzi per analizzare diversi inquinanti atmosferici e i loro svariati effetti sull’ambiente, i materiali e la salute,
sottolineando il progredire delle conoscenze scientifiche e tecniche della cui evoluzione occorrerà tener conto nel momento in cui verrà esaminata la pertinenza degli obblighi contratti in virtù del presente Protocollo e verranno decise le ulteriori misure da adottare,
prendendo atto del Protocollo relativo alla riduzione delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri di almeno il 30 per cento, approvato a Helsinki l’8 luglio 19855, e delle misure, già applicate in numerosi Paesi, le quali hanno ridotto le emissioni di zolfo,
hanno convenuto quanto segue:
- 1 Dall’originale francese.
- 2 RU 20033331
- 3 RS 0.814.32
- 4 RS 0.814.01
- 5 RS 0.814.321
- SR-Nummer
- SR 0.814.324
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 19.09.2014
- Data del documento
- 14.06.1994
- Fonte
- Fedlex
- Importato/verificato il
- 21.09.2026
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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- SR-Nummer
- SR 0.814.324
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 14.06.1994
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale