Per facilitare i controlli sulle strade a livello internazionale, nell’allegato al presente accordo, completato a tal fine con una nuova appendice 3, saranno inseriti formulari tipo, se necessario. Tali formulari saranno inseriti o modificati conformemente alla procedura definita all’articolo 22ter.
I formulari che figurano nell’appendice 3 non hanno carattere obbligatorio. Se saranno utilizzati, dovranno tuttavia rispettare il contenuto definito, segnatamente per quanto riguarda la numerazione, l’ordine e la designazione delle rubriche.
Le parti contraenti possono completare tali dati con altre informazioni allo scopo di rispondere a esigenze nazionali o regionali. Queste informazioni supplementari non potranno in alcun caso essere pretese per i trasporti provenienti da un’altra parte contraente o da un Paese terzo. A tal fine, sul formulario dovranno figurare in modo completamente separato dai dati definiti per la circolazione internazionale.
Tali formulari dovranno essere accettati in caso di presentazione durante i controlli stradali effettuati sul territorio delle parti contraenti al presente accordo.