Ogni parte contraente può applicare minimi più elevati o massimi più bassi di quelli previsti negli articoli 5–8. Le disposizioni del presente accordo rimangono tuttavia applicabili ai conducenti che effettuano operazioni di trasporto internazionali su veicoli immatricolati in un altro Stato contraente o non contraente.
Art. 4 – Principi generali
Art. 4
Principi generali
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 23.04.2022
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Art. 4 Principi generali Ogni parte contraente può applicare minimi più elevati o massimi più bassi di quelli previsti negli articoli 5–8. Le disposizioni del presente accordo rimangono tuttavia applicabili ai conducenti che effettuano operazioni di trasporto internazionali su veicoli immatricolati
- SR-Nummer
- SR 0.822.725.22
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 01.07.1970
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale