Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di conferire diritti o imporre obblighi a persone fisiche e giuridiche, oppure di poter far valere il presente Accordo direttamente negli ordinamenti giuridici interni delle Parti, neppure invocando una violazione dell’Accordo da parte dell’altra Parte.
Art. 4 – Diritti privati
Art. 4
Diritti privati
- Percorso della struttura
- Capitolo 1: Disposizioni di base
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 10.03.2026
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Art. 4 Diritti privati Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata nel senso di conferire diritti o imporre obblighi a persone fisiche e giuridiche, oppure di poter far valere il presente Accordo direttamente negli ordinamenti giuridici interni delle Parti, neppure invocando un
- SR-Nummer
- SR 0.950.136.7
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.12.2023
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale