L’Accordo può essere denunciato:
di comune intesa in una data concordata tra le Parti; o
mediante disdetta di una Parte, che diverrà efficace 12 mesi dopo che l’altra Parte ne ha ricevuto la notifica scritta.
Fatto salvo il paragrafo 1, le disposizioni degli articoli 6 e 22 continuano ad applicarsi anche in caso di denuncia dell’Accordo.
Le Parti intraprendono le azioni necessarie per comunicare gli effetti della denuncia nel loro territorio.