In riferimento ai settori contemplati, ciascuna Parte ritiene che i quadri di regolamentazione e vigilanza interni dell’altra Parte conseguano risultati equivalenti in termini di stabilità finanziaria, integrità del mercato e protezione degli investitori e dei consumatori nel campo d’applicazione dell’Accordo e dei suoi allegati settoriali (di seguito «riconoscimento»).
Art. 8 – Riconoscimento
Art. 8
Riconoscimento
- Percorso della struttura
- Capitolo 2: Applicazione
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 10.03.2026
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Art. 8 Riconoscimento In riferimento ai settori contemplati, ciascuna Parte ritiene che i quadri di regolamentazione e vigilanza interni dell’altra Parte conseguano risultati equivalenti in termini di stabilità finanziaria, integrità del mercato e protezione degli investitori e dei consumatori nel c
- SR-Nummer
- SR 0.950.136.7
- Tipo di documento
- Trattato internazionale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 21.12.2023
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto internazionale