Per garantire che le misure di sostegno abbiano il massimo impatto possibile ed evitare doppioni e sovrapposizioni con progetti finanziati mediante fondi strutturali e/o di coesione o con fondi provenienti da qualsiasi altra fonte, le Parti assicurano un coordinamento efficace e si scambiano le informazioni necessarie a tal fine.
Tutta la corrispondenza tra le Parti, rapporti e documentazione di progetto inclusi, deve essere redatta in lingua inglese.
Ogni progetto deve essere assoggettato a un accordo di progetto (p. es. accordo di progetto, accordo di fondo tematico) che definisca sia le condizioni della concessione degli aiuti, sia i ruoli e le responsabilità delle parti contraenti.
In linea di massima, la Bulgaria è responsabile dell’individuazione dei progetti da finanziare con il contributo, mentre i fondi tematici sono elaborati dalla Svizzera. La Svizzera può presentare proposte alla Bulgaria per i progetti da finanziare con il contributo, tra cui progetti di istituzioni multilaterali, nazionali e transnazionali. Le norme e procedure applicabili alla selezione e alla realizzazione dei progetti sono definite nelle Appendici da 1 a 5 del presente Accordo.
Tutte le misure di sostegno devono essere promosse dalla Bulgaria e approvate dalla Svizzera. Le Parti attribuiscono grande importanza al monitoraggio, alla valutazione e all’audit delle misure di sostegno e del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria. La Svizzera, o qualsiasi terza parte da essa delegata, ha il diritto di effettuare le visite, i monitoraggi, i controlli, gli audit e le valutazioni che ritiene opportuni riguardo a tutte le attività e procedure in rapporto con la realizzazione di misure di sostegno finanziate con il contributo. La Bulgaria è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste o utili e a intraprendere o a fare intraprendere tutti i passi necessari per consentire la regolare attuazione di tali mandati.
All’entrata in vigore del presente Accordo, la Bulgaria aprirà un conto bancario separato sul quale saranno depositati i fondi provenienti dal contributo svizzero. Gli interessi netti accumulati sono comunicati annualmente alla Svizzera. I mezzi per il fondo tematico gestiti direttamente da un organismo intermediario svizzero o da un organismo esecutore come pure i costi amministrativi della Svizzera di cui all’articolo 5 paragrafo 3 del presente Accordo non sono gestiti attraverso questo conto.
Le procedure di pagamento per progetti e il fondo tematico sono definite rispettivamente nelle Appendici 3 e 4.
L’UCN istituisce un Comitato di monitoraggio che assicura l’osservazione dell’attuazione del Programma di cooperazione tra la Svizzera e la Bulgaria.